STATUTO 

Art.1 – Denominazione 

E’ costituita l’Associazione Culturale Schierarsi che è libera  associazione di fatto, apartitica, con durata illimitata nel tempo e  senza scopo di lucro, regolata a norma del titolo I Cap. III, art. 36 e  segg. del Codice Civile, nonchè del presente statuto. Essa svolge la  sua attività in ambito nazionale ed internazionale. 

Art. 2 – Sede 

L’associazione ha sede in Tarquinia (VT). Con deliberazione del  Consiglio Direttivo potranno essere istituite, soppresse o trasferite  sedi secondarie, agenzie, uffici e rappresentanze, in Italia ed  all’estero. 

Art. 3 – Oggetto sociale 

L’Associazione Culturale Schierarsi persegue i seguenti scopi: a) promuovere e sviluppare attività culturali, politiche e partecipare ad  esse con propri soci, anche se promosse ed organizzate da altre  Associazioni, Enti Pubblici e Privati; in particolare l’organizzazione di  eventi e tavoli tematici a favore dei soci e non, con l’ausilio dei soci e  non, aventi lo scopo di migliorare ogni aspetto del vivere civile e  migliorare leggi e regolamenti del nostro Paese; l’Associazione può  organizzare eventi a scopo didattico-formativo o eventi sia in  presenza che tramite piattaforme web;  

b) organizzare e gestire eventi, convegni ed ogni altra forma di  comunicazione avente ad oggetto attività culturali e comunque  connesse con l’oggetto sociale della associazione; corsi di  formazione ed aggiornamenti ed altre iniziative svolte su temi  d’incontro, collaborare con altri soggetti paritetici e/o Associazioni, per  la loro realizzazione; 

d) studiare, promuovere e organizzare eventi a scopo didattico  politico culturale nei luoghi di interesse 

e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a teatri, meeting, convegni  e strutture ricettive di vario genere, nonché di idonee attrezzature complementari e beni per l’esercizio delle attività statutarie; f) organizzare attività ricreative e culturali in genere a favore di un  migliore utilizzo del tempo libero dei soci; 

g) svolgere, direttamente o indirettamente, attività di promozione, di  coordinamento, di gestione e di prestazione di servizi connessi,  strumentali, derivati o comunque collegati alle manifestazioni, anche  coordinando, organizzando e disciplinando l’attività dei finanziatori e  quella dei soggetti operativi; avvalersi della collaborazione di terzi per  attività di promozione, coordinamento, gestione e prestazione di  servizi connessi, strumentali, derivati o comunque collegati alle  manifestazioni, eventualmente riconoscendo rimborsi spese anche  forfettari per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della  attività, nonché nominare procuratori. 

L’Associazione potrà servirsi di ogni mezzo di comunicazione utile ed  idoneo alla diffusione delle proprie comunicazioni ed attività, quali per  esempio: spazi televisivi, radiofonici, o pubblicitari sulle testate  nazionali o locali, siti web, blog, o social-forum, fanzine cartacee, in  accordo con la vigente normativa sulla stampa.

L’Associazione Schierarsi promuove, attraverso proprie piattaforme  internet, argomenti di interesse, l’analisi degli stessi mediante aperto  e libero confronto tra i soci, sviluppare contenuti e proposte da  sottoporre agli organi elettivi nazionali e territoriali, agevolare la  partecipazione dei cittadini alla politica attiva e dal basso. 

Art. 4 – Soci 

L’associazione Schierarsi è offerta a tutti coloro che, interessati alla  realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli  ideali. 

Sono componenti dell’associazione: 

Soci Fondatori/Promotori: sono coloro che hanno promosso la  costituzione dell’Associazione 

Soci Ordinari: sono coloro i quali previa domanda di ammissione, e  relativa accettazione dal parte del Consiglio Direttivo, entrano a far  parte dell’Associazione successivamente la sua costituzione. Soci Sostenitori: sono coloro che partecipano solo occasionalmente  alle iniziative ed ai servizi offerti dall’Associazione; tale categoria di  associati, dato il carattere puramente occasionale del rapporto  associativo, non ha diritto ad alcun potere di elettorato sia passivo  che attivo negli organi associativi, né tantomeno di esser convocati  nelle assemblee sociali, anche se hanno facoltà di assistere. Gli  associati appartenenti a tale categoria sono iscritti nell’apposito libro soci sostenitori e sono tenuti a versare una eventuale quota annua di  iscrizione che può non coincidere con la quota obbligatoria annuale  dei soci ordinari e possono seguire gli argomenti di discussione nelle 

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piattaforme web dell’associazione. 

Possono partecipare all’Associazione persone fisiche residenti nel  territorio dell’Unione Europea, comunque interessate al  perseguimento dello scopo associativo, la cui ammissione è  deliberata dal Consiglio Direttivo. 

Chi intende far parte dell’Associazione deve farne richiesta  direttamente sulla piattaforma web, nella sezione dedicata, o tramite  richiesta scritta al direttivo. 

La richiesta di ammissione dovrà contenere la dichiarazione  dell’aspirante componente di condividere le finalità del’Associazione,  di accettare senza alcuna riserva lo Statuto e l’eventuale regolamento  interno con allegata la prova dell’avvenuto versamento della quota  sociale. 

Il Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei  Componenti, decide l’ammissione di nuovi Componenti e, in caso di  mancato accoglimento, è tenuto a rendere nota la motivazione  all’interessato. 

La decisione di rifiuto di ammissione di un richiedente è inappellabile. Tra i Componenti vige una disciplina uniforme del rapporto e delle  modalità partecipative. 

Art. 5 – Diritti e obblighi dei Soci 

Tutti i Promotori e gli Ordinari hanno gli stessi diritti e parità di  trattamento all’interno dell’Associazione. 

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, è  intrasmissibile e può venir meno solo nei casi espressamente previsti 

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dalla norma di cui al successivo art. 7 del presente statuto. Diritti dei soci promotori e ordinari sono in particolare: – partecipare alle Assemblee dell’Associazione; 

– consultare i verbali delle riunioni degli organi associativi; – eleggere gli organi di direzione (ad es: il Consiglio Direttivo) di  controllo e di garanzia dell’Associazione ed essere eletti alle cariche; – recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, dandone  comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; 

– controllare l’attività dell’Associazione; 

– approvare il rendiconto annuale; 

– frequentare i locali dell’Associazione; 

– partecipare alle iniziative e alle manifestazioni organizzate; – partecipare ed indire argomenti di discussione nelle piattaforme  web dell’associazione. 

Per contro hanno l’obbligo di: 

– partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie convocate  durante l’anno sociale; 

– svolgere la propria attività con spirito di solidarietà, in modo  personale, diligente, spontaneo, gratuito e senza alcun fine di lucro; – tenere un comportamento verso gli altri aderenti e i terzi  improntato all’insegna della correttezza e buona fede; – impegnarsi per il raggiungimento dello scopo; 

– versare la quota iniziale e quella annuale di iscrizione stabilite  dal Consiglio Direttivo. 

Art. 6 – Componenti. Esclusione.

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I componenti dell’Associazione sono inizialmente quelli intervenuti al  momento dell’atto costitutivo (“Promotori”). 

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, è libera e senza  discriminazione alcuna. 

La qualifica di componente dell’Associazione può cessare: per  esclusione, per recesso, per decesso, per mancato versamento della  quota annuale, per scioglimento dell’Associazione. 

Il Membro che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto  può essere escluso dall’Associazione. 

L’esclusione è prevista per i seguenti casi: 

a) inadempimento degli obblighi assunti a favore dell’Associazione; b) inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali  regolamenti o delle delibere e degli organi associativi. L’esclusione è deliberata dalla Assemblea su parere motivato del  Consiglio direttivo il quale deve, almeno 5 (cinque) giorni prima della  data fissata per l’assemblea, richiedere mediante comunicazione  scritta da inviarsi al domicilio del membro promotore, eventuali  giustificazioni. 

La delibera di esclusione deve essere assunta con voto favorevole di  almeno 2/3 (due terzi) dei voti del consiglio direttivo o dell’assemblea  dei soci qualora il direttivo lo ritenga utile, non computandosi nel numero di questi il Componente da escludere, ed ha effetto decorsi  15 (quindici) giorni dalla data della comunicazione al Componente  escluso. 

La richiesta di recesso inoltrata dal socio, è approvata e ratificata dal 

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consiglio direttivo. 

Il Componente recedente o escluso sarà comunque tenuto  all’adempimento di tutte le obbligazioni contratte a favore  dell’Associazione prima dell’esercizio del recesso o esclusione,  indipendentemente dal tempo necessario, ed a prestare, durante il  preavviso, la propria migliore assistenza per la continuità dell’attività 

dell’Associazione. 

L’esclusione del socio per il mancato versamento della quota annuale  nei termini, deve essere preceduta da apposita intimazione al  pagamento inviata allo stesso dal consiglio direttivo; trascorsi 15  giorni dalla ricezione dell’intimazione, in caso di inerzia del socio, il  consiglio direttivo può deliberare l’esclusione e la cancellazione a  libro soci. 

Il socio inadempiente con il versamento della quota annuale non ha  diritto al voto in assemblea. 

Art. 7 – Fondo Comune 

Il Patrimonio dell’associazione è costituito da:  

a) quote e contributi degli associati; 

b) quote e contributi per la partecipazione ad eventi di varia natura  finalizzati allo scopo statutario o organizzazione di banchetti o  iniziative specifiche; 

c) eredità, donazioni e lasciti; 

d) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura  commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque 

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finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; e) erogazioni liberali degli associati e dei terzi, anche mediante  cessione di beni di modico valore; 

f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio  finanziamento; 

g) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le  finalità sociali dell’associazione. 

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione  annuale stabilite dal Consiglio. 

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal  consiglio direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia  con finalità statuarie dell’organizzazione.  

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione  nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione,  salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla  legge.  

Art. 8 – Rendiconti 

L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni  anno. 

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello  consuntivo.  

Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.  Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro  15 (quindici) giorni precedenti la seduta per poter essere visionato da 

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ogni associato. 

Art. 9 – Organi 

Gli organi dell’Associazione sono:  

– l’Assemblea dei componenti; 

– il Presidente; 

– il Consiglio Direttivo; 

– il Collegio dei Revisori, ove previsto 

– il Tesoriere; 

Tutte le cariche elettive sono gratuite, salvo espressa deliberazione a  maggioranza dell’assemblea dei soci ordinari. 

Ai soci promotori e al direttivo compete solo il rimborso delle spese  varie regolarmente documentate. 

Art. 10 – Assemblea dei soci 

L’associazione ha nell’Assemblea dei Componenti il suo organo  sovrano. 

L’Assemblea è composta da tutti i Componenti dell’Associazione, soci  promotori e ordinari. 

L’Assemblea, regolarmente convocata, rappresenta l’universalità dei  Componenti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge, allo  statuto ed agli eventuali regolamenti obbligano anche gli assenti e i  dissenzienti. 

Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via  straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio  Direttivo. 

L’assemblea ordinaria o straordinaria, In prima convocazione è valida 

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se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione delibera  validamente a maggioranza dei presenti. 

La convocazione va fatta almeno 15 (quindici) giorni prima della data  dell’assemblea o, in caso di urgenza, con preavviso di almeno due  giorni, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica ordinaria  e/o messaggistica istantanea. 

Saranno tuttavia valide anche le assemblee non convocate come  sopra, qualora siano presenti tutti i componenti e vi assistano, o siano  informati, tutti i membri del Consiglio Direttivo in carica e nessuno si  opponga alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. 

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante  affissione all’albo della sede del relativo verbale. 

E’ ammessa la possibilità che le adunanze dell’Assemblea si tengano  per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano  essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di  intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. 

Verificandosi tali presupposti, l’Assemblea si considera tenuta nel  luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il  segretario della riunione, onde consentire la stesura e la  sottoscrizione del verbale. 

E’ facoltà dei soci sostenitori partecipare alle assemblee come  semplici uditori, al fine di comprendere e reperire le giuste  informazioni sulle politiche attuate dall’Associazione stessa. L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

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– elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori; – approva il bilancio preventivo e consuntivo; 

– approva il regolamento interno. 

– decide sulle linee programmatiche della vita associativa L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e  l’eventuale scioglimento dell’Associazione. 

All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un  segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale. Art.11 – Il Presidente 

Il Presidente dura in carica 5 (cinque) anni, è legale rappresentante  dell’Associazione ed è rieleggibile. Egli convoca e presiede il  Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti  dall’Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e  postali, concludere, modificare e risolvere tutti i contratti utili al  raggiungimento dello scopo associativo. 

Conferisce agli altri membri del direttivo e ai soli soci ordinari procura  speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del  Consiglio Direttivo stesso. 

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo 

Il Consiglio direttivo è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, lo  stesso Presidente dell’Associazione, il vice Presidente, il Tesoriere ed  altri membri eletti dall’Assemblea dei soci ordinari fra i propri  componenti tramite scrutinio segreto. 

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti  almeno 3 (tre) membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la 

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loro attività gratuitamente e durano in carica 5 (cinque) anni e  possono essere rieletti. 

Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea dei soci  ordinari con maggioranza qualificata. 

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione Schierarsi, si riunisce almeno una volta all’anno ed è convocato da: – il Presidente; 

– dagli altri componenti, su richiesta motivata; 

– richiesta motivata e scritta di almeno il 2/3 (due/terzi) dei soci ordinari 

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria  amministrazione. 

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: 

– predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea; 

– formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione; – elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole  voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno; – elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise  in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate  all’esercizio annuale successivo; 

– stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di  soci; 

– approva i regolamenti che determinano l’organizzazione  dell’associazione nazionale e territoriale; 

– approva i regolamenti per l’elezione del Consiglio direttivo e 

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del Presidente 

Art. 13 – Il Collegio dei Revisori 

Il Collegio dei Revisori, se nominato, è composto da tre soci eletti  dall’Assemblea tramite scrutinio segreto al di fuori dei componenti del  Consiglio Direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e  sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al  bilancio preventivo e consuntivo. 

Art.14 – Il tesoriere 

Il tesoriere dura in carica 5 (cinque) anni, è membro del consiglio  direttivo ed è rieleggibile. 

Ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione,  come l’apertura e chiusura di conti correnti bancari, emissioni di  carte, di profili per la raccolta fondi, la conclusione, modifica e  risoluzione di contratti utili al raggiungimento dello scopo, compresi  quelli con eventuali collaboratori o partner, di effettuare bonifici e  pagamenti con carte elettroniche senza limiti di spesa. 

Art.15 – Comitati di indirizzo e territoriali 

Le attività dell’Associazione possono articolarsi in diversi settori di  intervento, individuati dal consiglio direttivo in coerenza alle finalità di cui all’ oggetto sociale. 

In ciascun settore il Consiglio direttivo nomina un Comitato di  indirizzo, composto da soci dell’Associazione e diretto da un  coordinatore eletto dai componenti del comitato medesimo, su proposta e/o ratifica del consiglio direttivo. 

Ciascun Comitato formula sia in fase di nomina che successivamente 

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ad ogni inizio di esercizio sociale, un piano di massima delle attività  da svolgere relativamente al settore di intervento, ne segue la  realizzazione e alla fine dell’anno ne relaziona per iscritto al Consiglio  direttivo. 

Qualora lo richiedano i componenti del Comitato di indirizzo, il  consiglio direttivo può nominare membri del Comitato anche  personalità non aderenti a soci del Comitato stesso. 

Il Comitato può organizzarsi a livello territoriale in Comitati locali che perseguono sul territorio gli scopi e le finalità dell’Associazione; la  loro organizzazione viene stabilita da appositi regolamenti del  Consiglio direttivo. 

Ciascun Comitato locale è eletto dall’assemblea degli iscritti al  Comitato locale, elegge al suo interno un Coordinatore, su proposta  del consiglio direttivo e ne stabilisce le funzioni, sempre rispettando  statuto e regolamenti interni dell’Associazione. 

Art. 16 – Scioglimento 

Lo scioglimento dell’Assemblea è deliberato dall’assemblea  straordinaria. Il patrimonio residuo dell’Associazione deve essere  devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica  utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della  legge 23.12.1996, n. 662. 

Art. 17 – Rinvio 

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di  legge vigenti in materia. 

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