STATUTO
Art.1 – Denominazione
E’ costituita l’Associazione Culturale Schierarsi che è libera associazione di fatto, apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonchè del presente statuto. Essa svolge la sua attività in ambito nazionale ed internazionale.
Art. 2 – Sede
L’associazione ha sede in Tarquinia (VT). Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite, soppresse o trasferite sedi secondarie, agenzie, uffici e rappresentanze, in Italia ed all’estero.
Art. 3 – Oggetto sociale
L’Associazione Culturale Schierarsi persegue i seguenti scopi: a) promuovere e sviluppare attività culturali, politiche e partecipare ad esse con propri soci, anche se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati; in particolare l’organizzazione di eventi e tavoli tematici a favore dei soci e non, con l’ausilio dei soci e non, aventi lo scopo di migliorare ogni aspetto del vivere civile e migliorare leggi e regolamenti del nostro Paese; l’Associazione può organizzare eventi a scopo didattico-formativo o eventi sia in presenza che tramite piattaforme web;
b) organizzare e gestire eventi, convegni ed ogni altra forma di comunicazione avente ad oggetto attività culturali e comunque connesse con l’oggetto sociale della associazione; corsi di formazione ed aggiornamenti ed altre iniziative svolte su temi d’incontro, collaborare con altri soggetti paritetici e/o Associazioni, per la loro realizzazione;
d) studiare, promuovere e organizzare eventi a scopo didattico politico culturale nei luoghi di interesse
e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a teatri, meeting, convegni e strutture ricettive di vario genere, nonché di idonee attrezzature complementari e beni per l’esercizio delle attività statutarie; f) organizzare attività ricreative e culturali in genere a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
g) svolgere, direttamente o indirettamente, attività di promozione, di coordinamento, di gestione e di prestazione di servizi connessi, strumentali, derivati o comunque collegati alle manifestazioni, anche coordinando, organizzando e disciplinando l’attività dei finanziatori e quella dei soggetti operativi; avvalersi della collaborazione di terzi per attività di promozione, coordinamento, gestione e prestazione di servizi connessi, strumentali, derivati o comunque collegati alle manifestazioni, eventualmente riconoscendo rimborsi spese anche forfettari per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della attività, nonché nominare procuratori.
L’Associazione potrà servirsi di ogni mezzo di comunicazione utile ed idoneo alla diffusione delle proprie comunicazioni ed attività, quali per esempio: spazi televisivi, radiofonici, o pubblicitari sulle testate nazionali o locali, siti web, blog, o social-forum, fanzine cartacee, in accordo con la vigente normativa sulla stampa.
L’Associazione Schierarsi promuove, attraverso proprie piattaforme internet, argomenti di interesse, l’analisi degli stessi mediante aperto e libero confronto tra i soci, sviluppare contenuti e proposte da sottoporre agli organi elettivi nazionali e territoriali, agevolare la partecipazione dei cittadini alla politica attiva e dal basso.
Art. 4 – Soci
L’associazione Schierarsi è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
Sono componenti dell’associazione:
Soci Fondatori/Promotori: sono coloro che hanno promosso la costituzione dell’Associazione
Soci Ordinari: sono coloro i quali previa domanda di ammissione, e relativa accettazione dal parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell’Associazione successivamente la sua costituzione. Soci Sostenitori: sono coloro che partecipano solo occasionalmente alle iniziative ed ai servizi offerti dall’Associazione; tale categoria di associati, dato il carattere puramente occasionale del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun potere di elettorato sia passivo che attivo negli organi associativi, né tantomeno di esser convocati nelle assemblee sociali, anche se hanno facoltà di assistere. Gli associati appartenenti a tale categoria sono iscritti nell’apposito libro soci sostenitori e sono tenuti a versare una eventuale quota annua di iscrizione che può non coincidere con la quota obbligatoria annuale dei soci ordinari e possono seguire gli argomenti di discussione nelle
Statuto Associazione Culturale SCHIERARSI Pagina 3 di 14
piattaforme web dell’associazione.
Possono partecipare all’Associazione persone fisiche residenti nel territorio dell’Unione Europea, comunque interessate al perseguimento dello scopo associativo, la cui ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Chi intende far parte dell’Associazione deve farne richiesta direttamente sulla piattaforma web, nella sezione dedicata, o tramite richiesta scritta al direttivo.
La richiesta di ammissione dovrà contenere la dichiarazione dell’aspirante componente di condividere le finalità del’Associazione, di accettare senza alcuna riserva lo Statuto e l’eventuale regolamento interno con allegata la prova dell’avvenuto versamento della quota sociale.
Il Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Componenti, decide l’ammissione di nuovi Componenti e, in caso di mancato accoglimento, è tenuto a rendere nota la motivazione all’interessato.
La decisione di rifiuto di ammissione di un richiedente è inappellabile. Tra i Componenti vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità partecipative.
Art. 5 – Diritti e obblighi dei Soci
Tutti i Promotori e gli Ordinari hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all’interno dell’Associazione.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, è intrasmissibile e può venir meno solo nei casi espressamente previsti
Statuto Associazione Culturale SCHIERARSI Pagina 4 di 14
dalla norma di cui al successivo art. 7 del presente statuto. Diritti dei soci promotori e ordinari sono in particolare: – partecipare alle Assemblee dell’Associazione;
– consultare i verbali delle riunioni degli organi associativi; – eleggere gli organi di direzione (ad es: il Consiglio Direttivo) di controllo e di garanzia dell’Associazione ed essere eletti alle cariche; – recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
– controllare l’attività dell’Associazione;
– approvare il rendiconto annuale;
– frequentare i locali dell’Associazione;
– partecipare alle iniziative e alle manifestazioni organizzate; – partecipare ed indire argomenti di discussione nelle piattaforme web dell’associazione.
Per contro hanno l’obbligo di:
– partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie convocate durante l’anno sociale;
– svolgere la propria attività con spirito di solidarietà, in modo personale, diligente, spontaneo, gratuito e senza alcun fine di lucro; – tenere un comportamento verso gli altri aderenti e i terzi improntato all’insegna della correttezza e buona fede; – impegnarsi per il raggiungimento dello scopo;
– versare la quota iniziale e quella annuale di iscrizione stabilite dal Consiglio Direttivo.
Art. 6 – Componenti. Esclusione.
Statuto Associazione Culturale SCHIERARSI Pagina 5 di 14
I componenti dell’Associazione sono inizialmente quelli intervenuti al momento dell’atto costitutivo (“Promotori”).
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, è libera e senza discriminazione alcuna.
La qualifica di componente dell’Associazione può cessare: per esclusione, per recesso, per decesso, per mancato versamento della quota annuale, per scioglimento dell’Associazione.
Il Membro che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto può essere escluso dall’Associazione.
L’esclusione è prevista per i seguenti casi:
a) inadempimento degli obblighi assunti a favore dell’Associazione; b) inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle delibere e degli organi associativi. L’esclusione è deliberata dalla Assemblea su parere motivato del Consiglio direttivo il quale deve, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l’assemblea, richiedere mediante comunicazione scritta da inviarsi al domicilio del membro promotore, eventuali giustificazioni.
La delibera di esclusione deve essere assunta con voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei voti del consiglio direttivo o dell’assemblea dei soci qualora il direttivo lo ritenga utile, non computandosi nel numero di questi il Componente da escludere, ed ha effetto decorsi 15 (quindici) giorni dalla data della comunicazione al Componente escluso.
La richiesta di recesso inoltrata dal socio, è approvata e ratificata dal
Statuto Associazione Culturale SCHIERARSI Pagina 6 di 14
consiglio direttivo.
Il Componente recedente o escluso sarà comunque tenuto all’adempimento di tutte le obbligazioni contratte a favore dell’Associazione prima dell’esercizio del recesso o esclusione, indipendentemente dal tempo necessario, ed a prestare, durante il preavviso, la propria migliore assistenza per la continuità dell’attività
dell’Associazione.
L’esclusione del socio per il mancato versamento della quota annuale nei termini, deve essere preceduta da apposita intimazione al pagamento inviata allo stesso dal consiglio direttivo; trascorsi 15 giorni dalla ricezione dell’intimazione, in caso di inerzia del socio, il consiglio direttivo può deliberare l’esclusione e la cancellazione a libro soci.
Il socio inadempiente con il versamento della quota annuale non ha diritto al voto in assemblea.
Art. 7 – Fondo Comune
Il Patrimonio dell’associazione è costituito da:
a) quote e contributi degli associati;
b) quote e contributi per la partecipazione ad eventi di varia natura finalizzati allo scopo statutario o organizzazione di banchetti o iniziative specifiche;
c) eredità, donazioni e lasciti;
d) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque
Statuto Associazione Culturale SCHIERARSI Pagina 7 di 14
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; e) erogazioni liberali degli associati e dei terzi, anche mediante cessione di beni di modico valore;
f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
g) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell’associazione.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale stabilite dal Consiglio.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal consiglio direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell’organizzazione.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 8 – Rendiconti
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro 15 (quindici) giorni precedenti la seduta per poter essere visionato da
Statuto Associazione Culturale SCHIERARSI Pagina 8 di 14
ogni associato.
Art. 9 – Organi
Gli organi dell’Associazione sono:
– l’Assemblea dei componenti;
– il Presidente;
– il Consiglio Direttivo;
– il Collegio dei Revisori, ove previsto
– il Tesoriere;
Tutte le cariche elettive sono gratuite, salvo espressa deliberazione a maggioranza dell’assemblea dei soci ordinari.
Ai soci promotori e al direttivo compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
Art. 10 – Assemblea dei soci
L’associazione ha nell’Assemblea dei Componenti il suo organo sovrano.
L’Assemblea è composta da tutti i Componenti dell’Associazione, soci promotori e ordinari.
L’Assemblea, regolarmente convocata, rappresenta l’universalità dei Componenti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge, allo statuto ed agli eventuali regolamenti obbligano anche gli assenti e i dissenzienti.
Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo.
L’assemblea ordinaria o straordinaria, In prima convocazione è valida
Statuto Associazione Culturale SCHIERARSI Pagina 9 di 14
se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione delibera validamente a maggioranza dei presenti.
La convocazione va fatta almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell’assemblea o, in caso di urgenza, con preavviso di almeno due giorni, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica ordinaria e/o messaggistica istantanea.
Saranno tuttavia valide anche le assemblee non convocate come sopra, qualora siano presenti tutti i componenti e vi assistano, o siano informati, tutti i membri del Consiglio Direttivo in carica e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
E’ ammessa la possibilità che le adunanze dell’Assemblea si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
Verificandosi tali presupposti, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.
E’ facoltà dei soci sostenitori partecipare alle assemblee come semplici uditori, al fine di comprendere e reperire le giuste informazioni sulle politiche attuate dall’Associazione stessa. L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
Statuto Associazione Culturale SCHIERARSI Pagina 10 di 14
– elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori; – approva il bilancio preventivo e consuntivo;
– approva il regolamento interno.
– decide sulle linee programmatiche della vita associativa L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale. Art.11 – Il Presidente
Il Presidente dura in carica 5 (cinque) anni, è legale rappresentante dell’Associazione ed è rieleggibile. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, concludere, modificare e risolvere tutti i contratti utili al raggiungimento dello scopo associativo.
Conferisce agli altri membri del direttivo e ai soli soci ordinari procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo stesso.
Art. 12 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, lo stesso Presidente dell’Associazione, il vice Presidente, il Tesoriere ed altri membri eletti dall’Assemblea dei soci ordinari fra i propri componenti tramite scrutinio segreto.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 3 (tre) membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la
Statuto Associazione Culturale SCHIERARSI Pagina 11 di 14
loro attività gratuitamente e durano in carica 5 (cinque) anni e possono essere rieletti.
Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea dei soci ordinari con maggioranza qualificata.
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione Schierarsi, si riunisce almeno una volta all’anno ed è convocato da: – il Presidente;
– dagli altri componenti, su richiesta motivata;
– richiesta motivata e scritta di almeno il 2/3 (due/terzi) dei soci ordinari
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
– predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
– formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione; – elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno; – elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate all’esercizio annuale successivo;
– stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
– approva i regolamenti che determinano l’organizzazione dell’associazione nazionale e territoriale;
– approva i regolamenti per l’elezione del Consiglio direttivo e
Statuto Associazione Culturale SCHIERARSI Pagina 12 di 14
del Presidente
Art. 13 – Il Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori, se nominato, è composto da tre soci eletti dall’Assemblea tramite scrutinio segreto al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
Art.14 – Il tesoriere
Il tesoriere dura in carica 5 (cinque) anni, è membro del consiglio direttivo ed è rieleggibile.
Ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, come l’apertura e chiusura di conti correnti bancari, emissioni di carte, di profili per la raccolta fondi, la conclusione, modifica e risoluzione di contratti utili al raggiungimento dello scopo, compresi quelli con eventuali collaboratori o partner, di effettuare bonifici e pagamenti con carte elettroniche senza limiti di spesa.
Art.15 – Comitati di indirizzo e territoriali
Le attività dell’Associazione possono articolarsi in diversi settori di intervento, individuati dal consiglio direttivo in coerenza alle finalità di cui all’ oggetto sociale.
In ciascun settore il Consiglio direttivo nomina un Comitato di indirizzo, composto da soci dell’Associazione e diretto da un coordinatore eletto dai componenti del comitato medesimo, su proposta e/o ratifica del consiglio direttivo.
Ciascun Comitato formula sia in fase di nomina che successivamente
Statuto Associazione Culturale SCHIERARSI Pagina 13 di 14
ad ogni inizio di esercizio sociale, un piano di massima delle attività da svolgere relativamente al settore di intervento, ne segue la realizzazione e alla fine dell’anno ne relaziona per iscritto al Consiglio direttivo.
Qualora lo richiedano i componenti del Comitato di indirizzo, il consiglio direttivo può nominare membri del Comitato anche personalità non aderenti a soci del Comitato stesso.
Il Comitato può organizzarsi a livello territoriale in Comitati locali che perseguono sul territorio gli scopi e le finalità dell’Associazione; la loro organizzazione viene stabilita da appositi regolamenti del Consiglio direttivo.
Ciascun Comitato locale è eletto dall’assemblea degli iscritti al Comitato locale, elegge al suo interno un Coordinatore, su proposta del consiglio direttivo e ne stabilisce le funzioni, sempre rispettando statuto e regolamenti interni dell’Associazione.
Art. 16 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Assemblea è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’Associazione deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.1996, n. 662.
Art. 17 – Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.
Statuto Associazione Culturale SCHIERARSI Pagina 14 di 14